La legge 20 ottobre 1990 n.302 stabilisce le norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, una speciale elargizione a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini privati che sono stati vittime della criminalità organizzata come mafia e camorra o vittime del terrorismo.

Legge sulle Vittime del Terrorismo e della Criminalità Organizzata

L’art.1 della legge prevede i casi di elargizione:

  1. A chiunque subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, per effetto di ferite  o lesioni riportate inconseguenza dello svolgersi d nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o  di eversione dell’ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questo connessi ai sensi dell’art.12 del codice di procedura penale, è corrisposta una elargizione fino a 200.000,00 euro, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa,  in ragione di 2.000,00 euro ad ogni punto percentuale.
  2. L’elargizione di cui al comma 1 è altresì corrisposta a chiunque subisca un’invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni  riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato  di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni  di cui all’art.416 bis del codice penale, a condizione che:
  • a) il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dell’art.1 del codice di procedura penale;
  • b) il soggetto leso risulti essere, al tempo dell’evento, de tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l’accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell’azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell’evento, sia già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava.

L’art.4  della legge prevede, fra l’altro,  l’elargizione ai superstiti,  e nello specifico, ai componenti della famiglia di colui che perda la vita per effetto di ferite o lesioni riportante in conseguenza dello svolgersi delle azioni od operazioni di cui all’art.1 è corrisposta una elargizione complessiva, anche in caso di concorso di più soggetti,  di 200.000,00 euro oppure, una opzione ai superstiti per un assegno vitalizio.

Benefici Economi per le Vittime del Terrorismo e della Criminalità Organizzata

Qui di seguito, puoi trovare un breve riassunto dei benefici economici previsti per le Vittime e per i loro familiari.

VITTIME DECEDUTE

  • speciale elargizione pari  a 200.000,00 euro  corrisposta in unica soluzione , da ripartire in quote tra io beneficiari aventi diritto;
  • assegno vitalizio pari ad  euro 500,00 mensili, per ciascuno dei beneficiari aventi diritto;
  • speciale assegno vitalizio di oltre 1.000,00 euro mensili, non reversibile, soggetto a perequazione automatica, ed esente da irpef,  a ciascuno dei beneficiari.

VITTIME FERITE CON INVALIDITA’ PARI O SUPERIORE AL 25%

  • SPECIALE ELARGIZIONE di  2.000,00 euro per ogni punto percentuale di invalidità riconosciuto dalla Commissione  Medica Ospedaliera competente per territorio;
  • Assegno vitalizio pari a 500,00 euro mensili, non reversibile;
  • Speciale assegno vitalizio di oltre 1.000,00 euro mensili, non reversibile, a ciascuno dei beneficiari.

VITTIME FERITE CON INVALIDITA’ INFERIORE AL 25%

Speciale elargizione di euro 2.000,00 mensili per ogni punto percentuale riconosciuto dalla Commissione Medica Ospedaliera competente per territorio.

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