La causa di servizio non è altro che la pratica con cui viene riconosciuta un’infermità o una lesione fisica contratta durante il servizio prestato e proprio per questo le infermità riconosciute vengono definite dipendenti da causa di servizio.

La causa di servizio è prevista per chi appartiene alle forze armate (come l’esercito, l’aeronautica, la marina, i carabinieri), alle forze di polizia, e per i vigili del fuoco, corpo forestale dello stato e servizio civile volontario. Grazie ad essa è possibile accedere ad alcuni benefici come dei risarcimenti una tantum e dei piani pensionistici particolari a cui è possibile accedere solo dopo che sia stata riconosciuta la dipendenza dalla suddetta.

Chi può richiedere la dipendenza da Causa di servizio

Sono interessati alla richiesta della Domanda da Causa di Servizio tutti gli appartenenti alle Forze di Polizia (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza) VV.FF. ed alle Forze Armate (Esercito/ Marina/ Aeronautica) sia che si trovano nella posizione di servizio attivo, in convalescenza o in congedo.

Una particolare attenzione viene rivolta a tutti coloro che hanno prestato il servizio di leva obbligatorio e/o volontario e che durante l’espletamento del Servizio hanno riportato una malattia, un infortunio, un incidente, seguito da ricovero ospedaliero, una Riforma o scaturita da missioni all’estero (Uranio impoverito, Amianto ecc.) oppure da altre attività di Servizio.

Seguiamo con attenzione anche i casi in cui vi sia stato già un riconoscimento e/o un diniego con l’emissione del Decreto concessivo di UNA TANTUM oppure un Decreto Negativo.

Pensioni Militari offre il proprio servizio informativo in forma GRATUITA anche a tutti coloro che hanno già presentato la domanda per la dipendenza da causa di servizio ed hanno avuto soltanto il riconoscimento della suddetta, oppure un riconoscimento economico UNA TANTUM. Forniamo assistenza anche a coloro che non hanno ancora presentato la domanda e che devono iniziare le procedure ed a coloro che hanno già presentato la domanda, ma non è stata ancora definita.

Riteniamo molto importante e fondamentale curare la fase Antecedente alla presentazione della domanda e seguire costantemente la fase della malattia (anche durante la convalescenza) affinché possano essere fornite le opportune indicazioni perché possa sussistere i necessari presupposti all’atto della valutazione medico-sanitaria della infermità. Per questo aspetto, Pensioni Militari si avvale di professionisti del settore (Medici Legali ed Avvocati) su tutto il territorio nazionale. Curare con diligenza tale procedura è molto importante sia per il personale in servizio che in congedo.

Che tipo di pensioni o risarcimenti posso richiedere con la dipendenza da causa di servizio

Una volta inoltrata la domanda per la dipendenza da causa di servizio e accertata la gravità dell’infermità è possibile, nel caso dei militari che soddisfino i requisiti necessari, richiedere la pensione privilegiata, un equo indennizzo o delle indennità erogate una tantum.

In ogni caso, per avere riconosciuto uno dei suddetti risarcimenti, bisogna che sia accertata l’entità della lesione o infermità tramite una valutazione medica. Successivamente alla convalida della causa di servizio, si dovrà far riferimento alle Tabelle del DPR 915/1978 per identificare l’entità dell’infermità e quindi del risarcimento dovuto.

Se si vuole richiedere la pensione privilegiata tabellare (denominata anche Pensione Militare e facente capo al DPR 1092/1973) è necessario che l’infermità contratta durante il servizio rientri in quelle della Tabella A. In base alla gravità, queste infermità si dividono in otto categorie che prevedono invalidità che vanno dalla perdita di arti alla gastrite cronica.

Anche nel caso della pensione privilegiata ordinaria (DPR 1092/1973), si ha un iter molto simile a quello della tabellare. Il personale militare che ha contratto una invalidità durante l’espletamento del servizio, a seguito del riconoscimento di dipendenza da causa di servizio, può richiedere la pensione sulla base della gravità della sua infermità. Mentre se si verrà assegnati a categorie inferiori, quindi dalla seconda all’ottava, il compenso percepibile subirà delle diminuzioni in percentuale che varieranno da una categoria all’altra.

Per quanto riguarda chi ha infortuni o lesioni di minore entità ascrivibili alla Tabella B, verranno liquidate indennità una tantum. Inoltre chi ha infermità suscettibile di miglioramento, non avrà diritto ad una pensione ma ad un equo indennizzo o, ove sussistano i presupposti, un risarcimento per le vittime del dovere ovvero coloro che sono deceduti in seguito ad attività di servizio.

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