Vittime del Terrorismo e della Criminalità Organizzata
La legge 20 ottobre 1990 n.302 stabilisce le norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, una speciale elargizione a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini privati che sono stati vittime della criminalità organizzata come mafia e camorra o vittime del terrorismo. Legge sulle Vittime del Terrorismo e della Criminalità Organizzata L’art.1 della legge prevede i casi di elargizione: A chiunque subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate inconseguenza dello svolgersi d nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questo connessi ai sensi dell’art.12 del codice di procedura penale, è corrisposta una elargizione fino a 200.000,00 euro, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di 2.000,00 euro ad ogni punto percentuale. L’elargizione di cui al comma 1 è altresì corrisposta a chiunque subisca un’invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi…





