La pensione di inabilità è prevista dall’art.2 comma 12 della L.335/95 e successivo regolamento di attuazione emanato dal Ministero del Tesoro con decreto .187 dell’08.05.1997. È una retribuzione che viene erogata a favore di tutti quei lavoratori che hanno un’infermità permanente e che non possono svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Come nella pensione privilegiata, i compensi vengono erogati a chi ha un’infermità, ma in questo caso sono infermità invalidanti al 100% tanto da non permettere di svolgere nessun tipo di lavoro.
A Chi Spetta la Pensione di Inabilità
Al contrario di chi richiede la pensione privilegiata tabellare, ha diritto a richiedere la pensione di inabilità, il dipendente pubblico o privato (di tipo civile o militare) a seguito di “inabilità assoluta o permanente nello svolgere qualsiasi attività lavorativa” per infermità NON dipendenti da causa di servizio che abbia maturato un minimo di cinque anni di anzianità contributiva, di cui almeno tre nell’ultimo quinquennio o sia stato riconosciuto totalmente inabile a svolgere qualsiasi attività lavorativa per infermità che NON deve dipendere da causa di servizio. Inoltre è bene sapere che tale beneficio può essere richiesto solo dall’avente diritto e non dai familiari superstiti.
Quando Richiedere la Pensione di Inabilità al lavoro
I dipendenti della Pubblica Amministrazione che non sono totalmente inabili a svolgere qualsiasi attività lavorativa, ma sono cessati dal lavoro per inabilità al servizio a seguito di infermità o malattia NON dipendente da causa di servizio , hanno diritto a richiede tale beneficio solo se hanno maturato un periodo lavorativo almeno di 14 anni, 11 mesi e 16 giorni, fatta eccezione per le Forze di Polizia che rispondono a disposizioni differenti.
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